lunedì 30 novembre 2009
L'enciclica "maximum illud"
domenica 29 novembre 2009
Mussolini riceve l'ambasciatore francese
François-Poncet, in un rapporto al Ministro degli Esteri Bonnet, osserva: «Non ho constatato, nel Signor Mussolini, indici di malevolenza o di disposizioni ostili. Il suo linguaggio non è stato improntato né [...] a diffidenza, né ad amarezza, né a minaccia [...] Mi è sembrato che il Duce sia attaccato all'idea dell'intesa tra le potenze occidentali di cui ha, d'altronde, rivendicato la paternità e che non consideri affatto che gli accordi di Monaco debbano restare senza un domani».
sabato 28 novembre 2009
Accordi segreti Jugoslavia Germania
Il 28 novembre 1940 si svolgono colloqui segreti tra iugoslavi e i tedeschi nel corso dei quali questi ultimi propongono la firma di un patto di non aggressione, offrendo in cambio alla Iugoslavia l'annessione della Macedonia greca (compresa Salonicco).
venerdì 27 novembre 2009
La caduta di Gondar
1941, 27 novembre:Dopo la resa del duca Amedeo d'Aosta sull'Amba Alagi cadono le ultime forze italiane a Gondar, nell'Africa Orientale, segnando la fine dell'Impero.
giovedì 26 novembre 2009
L'eccidio di Strassera
mercoledì 25 novembre 2009
I distaccamenti d'assalto Garibaldi
Il 25 novembre 1943 nascono i "Distaccamenti d'assalto Garibaldi"
Ecco il testo dell'"ordine del giorno".
"In conseguenza dell'avvenuta dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania Hitleriana e conformemente alle direttive politiche di azione del Comitato di liberazione nazionale, a cui aderiscono i distaccamenti e le brigate d'assalto Garibaldi, il comando di queste formazioni ordina a tutti i distaccamenti e a tutte le brigate d'assalto Garibaldi
1. di orientare la loro attività partigiana al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) attaccare in tutti i modi e annientare ufficiali, soldati, materiale, depositi delle forze armate hitleriane;
b) attaccare in tutti i modi e annientare le persone, le sedi, le proprietà dei traditori fascisti e di quanti collaborano con l'occupante tedesco;
c) attaccare in tutti i modi e distruggere la produzione di guerra destinata ai tedeschi, le vie e i mezzi di comunicazione e tutto quanto può servire ai piani di guerra e di rapina dell'occupante nazista;
2. di procedere alla propria riorganizzazione, trasformandosi effettivamente, secondo le direttive già date, in distaccamenti d'assalto, per essere in grado di realizzare gli obiettivi sopraindicati e per essere degni delle gloriose tradizioni garibaldine d'Italia e di Spagna
invita
a) tutte le formazioni militari di patrioti a seguire l'esempio dei distaccamenti e delle brigate d'assalto Garibaldi, sia per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, che le forme di organizzazione da darsi, condizioni indispensabili per portare veramente un contributo concreto alla lotta di liberazione nazionale;
b) tutti i patrioti a collaborare, in tutti i modi, con i distaccamenti e le brigate d'assalto Garibaldi, fornendo loro armi e sempre nuovi combattenti.
che chiunque si opporrà all'azione patriottica dei partigiani e dei distaccamenti e delle brigate d'assalto Garibaldi, o ostacolerà la lotta di liberazione nazionale, sarà considerato come un traditore della patria e un amico dei nazisti e dei fascisti e trattato come tale."
martedì 24 novembre 2009
L'ultima lettera del partigiano Manfredo Bertini
Groppo, 24 novembre 1944
Manfredo Bertini
lunedì 23 novembre 2009
Scioglimento della "FOLGORE"
La "Folgore", quasi completamente distrutta nel corso di aspri combattimenti in Africa Settentrionale, viene sciolta il 23 novembre 1942.
domenica 22 novembre 2009
L'aeropranzo futurista di Marinetti
L'AEROPRANZO FUTURISTA DEL 22 NOVEMBRE 1931
Il 22 novembre 1931 fu organizzata a Chiavari una solenne giornata di festeggiamenti: Filippo Tommaso Marinetti - per incarico del Governo fascista e della Reale Accademia d'Italia - inaugurò il Palazzo delle Esposizioni del Litorale Tirreno di Levante e la grande "Mostra d'arte futurista". Il Podestà della città, Salvatore Brignardello chiamò da Milano il cavalier Bulgheroni, cuoco noto e apprezzato, per allestire un grande banchetto - per oltre 300 invitati. Vennero servite pietanze dai nomi bizzarri, "progettate" dagli artisti futuristi ed ispirate ai principi enunciati nel "Manifesto della cucina futurista" di Marinetti, (del 28 dicembre 1930).
"Consultiamo in proposito le nostre labbra, il nostro palato, le nostre papille gustative, le nostre secrezioni ghiandolari ed entriamo genialmente nella chimica gastrica".
Si proclamava l'abolizione della pastasciutta - "alimento che s'ingozza, non si mastica", "assurda religione" che "agli italiani non giova" - e di ogni esterofilia gastronomica, e s'invocava un'armonia dei cibi, della loro preparazione e presentazione.
Diamo un'occhiata al curioso quanto eccentrico menù di quella giornata:
TIMBALLO D'AVVIAMENTO, testina di vitello con ananas, noci e datteri imbevuti di cognac e ripieni di acciughe.
BRODO PENSILE o DECOLLAPALATO, miscuglio di brodo, champagne, maraschino e petali di rosa.
BUE IN CARLINGA, polpette adagiate su aereoplani di mollica di pane.
SORVOLATINE DI PRATERIA, un'insalata di arance e mele spruzzate di liquori e un'insalata di petti di pollo, barbabietola e arance all'olio e aceto.
ELETTRICITA' ATMOSFERICHE CANDITE, sorta di "saponette" candite di colore verde.
sabato 21 novembre 2009
L'eccidio di Palazzo D'Accursio
venerdì 20 novembre 2009
La Federazione Italiana Garibaldini
e vi aderisce la quasi totalità dei garibaldini italiani. Il numero attuale dei suoi soci é di circa undicimila, raggruppati in trenta sezioni nelle principali Città d' Italia. Sezioni della Federazione esistono anche ad Atene, Parigi, Marsiglia e Montevideo.
Fra i soci della Federazione sono i pochi superstiti delle Campagne garibaldine del 1848, 1849 (difesa di Roma); 1859-60, dei Mille di Marsala; e quelli, assai più numerosi, di Aspromonte, 1862; Bezzecca, 1866 e Mentana, 1867. La Federazione ha pure fra i suoi soci diversi superstiti della Campagna di Francia del 1870-71.
Fanno anche parte della Federazione Italiana Garibaldini i reduci delle Campagne di Grecia del 1897 del 1912, e quelli della Campagna delle Argonne.
Inoltre, alla Federazione fanno capo per il disbrigo delle pratiche inerenti a pensioni, sussidi, assistenza ecc., circa un centinaio di associazioni di reduci delle Patrie Battaglie.
Il settimanale Camicia Rossa, diretto dal Generale Ezio Garibaldi, porta un notevole contributo spirituale all'azione della Federazione con scritti di grande interesse sui garibaldini e il garibaldinismo.
Mercé gli aiuti ottenuti dal Governo fascista, la Federazione Italiana Garibaldini é oggi in grado di svolgere una vasta e proficua opera assistenziale in favore delle più vecchie camicie rosse, fino a qualche anno fa completamente abbandonate. Essa provvede al completo mantenimento del Pensionato Garibaldino di Gaeta; concorre alle spese di quello di Arezzo, sorto per iniziativa del Municipio di quella Città, provvede al pagamento delle quote per quei garibaldini che sono ricoverati presso i Pensionati gestiti dalI' Istituto Pro Mutilati di Torino o altrove. Ai veterani direttamente, o alle loro vedove, distribuisce sussidi vari e provvede ad integrare, con un assegno fisso mensile, quello di « riconoscenza nazionale n stabilito dal Governo per tutti i superstiti delle campagne dell' Indipendenza. Questo assegno mensile è stato fino ad oggi concesso a circa 800 soci. Altre attività assistenziali della Federazione sono quelle di procurare ai soci bisognosi aiuti da parte dei comuni; di provvedere decorosi funerali agli estinti; loculi nei cimiteri, ecc.
A cura della Federazione Italiana Garibaldini il 2 giugno di ogni anno viene effettuato un Pellegrinaggio Nazionale alla Tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera.
Così la Federazione Italiana Garibaldini - che ha l'alto onore di avere per Presidente Onorario S. E. Mussolini - mantiene alta la tradizione del garibaldinismo e si prepara, nel nome dell' Italia, del Fascismo e dell'Eroe, alle battaglie e alle conquiste dell'avvenire.
giovedì 19 novembre 2009
Lo stormo del sacrificio
Il pilota volontario dovrà rivolgere al Duce, Ministro per l’Aeronautica, la domanda scritta qui acclusa, dovrà possedere buone qualità di volo, dovrà essere a conoscenza che il mancato assolvimento della missione per cause dipendenti dalla propria volontà lo macchierà d’infamia, mentre la piena riuscita lo porterà fra gli Eroi che la Patria additerà alla riconoscenza delle generazioni presenti e future.
Il suo nome sarà scolpito su di una colonna di bronzo che sorgerà e resterà eterna in una piazza di Roma.
Alla sua memoria verrà decretata la medaglia d’oro al Valor Militare ed ai suoi eredi gli assegni completi del grado come pensione straordinaria «ad onorem», oltre ad un premio proporzionato al risultato.
DUCE, CHIEDO DI POTER OFFRIRE LA MIA VITA ALLA PATRIA FASCISTA PER PORTERE A SEGNO COL MIO APPARECCHIO FIN CONTRO LA NAVE NEMICA UN SILURO OD UNA BOMBA.
GIURO DI COMPIERE LA MISSIONE FINO ALL’ULTIMO ESTREMO.
A Bari il 19 novembre 1935 – XIV i sottonotati piloti aderirono………
mercoledì 18 novembre 2009
Legislazione sovietica sull'aborto
Decreto del 18 novembre 1920 (con disposizioni integrative)
“Il Commissariato del Popolo per la salute pubblica e il Commissariato del Popolo per la giustizia, nell’intento di proteggere la salute della donna e gli interessi della razza contro ciarlatani avidi e ignoranti, considerando che il sistema di repressione fin qui adottato non ha dato alcun risultato, delibera quanto segue:
Art.1. – L’operazione per l’interruzione di gravidanza può essere praticata solo da medici diplomati.
Art.2. – Tranne che in circostanze eccezionali, l’aborto deve essere il risultato di un’operazione chirurgica e non di una somministrazione di droghe.
Art.3. – Dopo l’operazione le donne devono restare a letto in ospedale o in luogo analogo, per almeno settantadue ore.
Art.4. – Dopo ogni aborto o raschiamento, le pazienti non possono essere riassunte al lavoro prima che siano trascorse due settimane dall’operazione.
[Art.5. – L’aborto non può essere praticato durante la prima gravidanza, tranne che in caso di pericolo di vita per la madre (Decreto integrativo del 1924).]
Art.6. – L’aborto non può essere praticato se la gravidanza si è protratta per più di tre mesi.
[Art.7. – Un nuovo aborto non può essere praticato prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente (Decreto integrativo del 1928).]
Art.8. – Eccettuati i casi previsti dagli artt. 5-6-7, il medico qualificato non ha il diritto di rifiutare l’aborto, ma conserva la libertà di dissuadere la paziente con tutti i mezzi a sua disposizione.
Art.9. – Tutti gli aborti devono essere praticati in appositi ospedali, destinati a questo scopo.
Art.10. – Alle levatrici e in genere a chiunque non sia medico è rigorosamente proibito di praticare aborti. I contravventori saranno tradotti davanti al Tribunale del Popolo.
Art.11. – I medici che praticano aborti al di fuori degli ospedali, con effetti letali per la paziente, come ogni altro individuo alle cui manovre abortive segue la morte della donna, possono essere perseguiti per omicidio. Non sono punibili le donne che si procurano l’aborto da sole.
Art.12. – Chiunque procede, anche con il consenso della madre, ad una interruzione di gravidanza senza essere a ciò autorizzato dalla legge è punito con la reclusione o con i lavori forzati fino al massimo di un anno e multa di 600 rubli. Alla stessa pena soggiace il medico che pratica l’operazione in condizioni anti-igieniche. Nel caso in cui gli atti specificati nella prima parte di questo articolo avessero il carattere di atti consuetudinari o mercenari, o avessero luogo senza il consenso della madre, o ancora provocassero la sua morte, il colpevole sarà punito con cinque anni di reclusione (art.140 cod. penale, 1922)
Art.13. – Rientra nei doveri del medico di sconsigliare l’aborto se le donne che lo richiedono hanno meno di tre figli, se hanno mezzi adeguati per allevarne un altro, se la loro salute può ben tollerare un’altra gravidanza, se le loro condizioni di vita costituiscono un buon ambiente per i bambini e finalmente se non esiste una ragione sociale, fisica od economica per giustificare l’aborto”.
(Tratto da: “Studio sulla legislazione sovietica relativa alle interruzioni di gravidanza…", di Italo Sanguineti e Fabio Morpurgo. Bologna, L.Cappelli, 1946).
martedì 17 novembre 2009
Le leggi razziali
La distinzione razziale Copertina del primo numero della rivista “La difesa della razza”, anno I, n. 1, 5 agosto 1938. In alto a sinistra sotto al titolo si legge: "Sempre la confusion delle persone / principio fu del mal della cittade" (Dante-Paradiso XVI). |
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
(Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 264, 19/11/1938). Convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 274 (Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 48, 27/2/1939).
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione, Re d’Italia, Imperatore d’Etiopia
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l’interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall’art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell’art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell’art. 1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l’adempimento di quanto disposto dal primo comma dell’art. 8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all’autorità competente.
Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
Art. 9. L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l’ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell’art. 10, nonché dell’art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’art. 16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l’interno non soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all’interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.
Capo III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l’interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all’art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell’art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all’art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell’art. 13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l’art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell’Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell’art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell’art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell’interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
Visto il Guardasigilli: Solmi
lunedì 16 novembre 2009
Le prime elezioni col proporzionale
Il 16 novembre 1919 si svolgono le elezioni politiche, per la prima volta con il sistema proporzionale. I socialisti ottengono 1.835.000 voti, pari al 32,3%, e mandano alla Camera 156 deputati. Il Partito Popolare riporta complessivamente 1.176.473 voti di lista, pari al 20,6% dei voti validi, e conquista 100 seggi alla Camera. I liberali perdono la maggioranza assoluta passando da 300 a 200 deputati. I fascisti riescono a presentarsi solo a Milano, dove ottengono 4.795 voti, 1.064 dei quali esplicitamente per Mussolini.
domenica 15 novembre 2009
Il Covo
La stanza del Direttore del Popolo d'Italia al "Covo" di via Paolo da Cannobio (15 novembre 1914 - 15 novembre 1920). Il tavolo da lavoro del Duce.
Milano, Edizione della Scuola di Mistica Fascista (stab. Dalle Nogare e Armetti, Milano a. XVIII), 1940. Cartolina postale non viaggiata, mm. 145x110. Sul verso, nel riquadro per il francobollo, la dizione: "vera fotografia".
sabato 14 novembre 2009
L'impresa di Zara
venerdì 13 novembre 2009
Provvedimenti sull'emigrazione
giovedì 12 novembre 2009
La Bandiera dell'U.R.S.S.
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS,
Sojuz Sovetskih Sozialisticeskih Respublik, SSSR, 1923-1991
mercoledì 11 novembre 2009
La notte di Taranto
11 novembre 1940
Con Notte di Taranto ci si riferisce ad un attacco aereo della seconda guerra mondiale avvenuto nella notte tra l'11 ed il 12 novembre 1940.
In quella data, tristemente nota anche come la prima Pearl Harbor italiana, la flotta navale della Regia Marina italiana dislocata nel porto di Taranto, riportò gravi danni in seguito ad un massiccio bombardamento ad opera della flotta aerea della Royal Navy britannica.
L'Operazione Judgement
Il pomeriggio del 6 novembre 1940 l'operazione ebbe inizio: le navi da battaglia Malaya, Ramillies, Valiant e Warspite, la portaerei Illustrious, gli incrociatori Gloucester e York e 13 cacciatorpediniere, salparono da Alessandria d'Egitto diretti verso Malta, nei cui pressi stazionava la portaerei Eagle. L'8 novembre, allarmato da queste manovre nel Mar Mediterraneo, il Comando supremo della Marina italiana inviò unità cacciatorpediniere, torpediniere e sommergibili di pattuglia nel canale di Sicilia, mentre nella base di Taranto fu fatto concentrare il grosso della forza navale italiana. Le navi britanniche raggiunsero Malta nella giornata del 10 novembre, ed il giorno seguente la portaerei Illustrious cominciò a dirigersi verso il punto prefissato per il lancio degli aerei verso Taranto. La portaerei Eagle non poté invece salpare a causa di un'avaria al motore: questo inconveniente dimezzò praticamente il numero di aerei disponibili, ma non costrinse a rinviare l'incursione.
Le ricognizioni degli aerei britannici su Taranto si protrassero fino alla sera dell'11 novembre, quando la Royal Navy apprese che nelle due rade del porto di Taranto si erano riunite le navi da battaglia Andrea Doria, Caio Duilio, Conte di Cavour, Giulio Cesare, Littorio e Vittorio Veneto, gli incrociatori pesanti Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara, i due incrociatori leggeri Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, Giuseppe Garibaldi e vari cacciatorpediniere. Per citare un'espressione dell'ammiraglio Andrew Cunningham: "Tutti i fagiani erano nel nido". A difesa del porto erano previsti 87 palloni di sbarramento, ma le cattive condizioni climatiche dei giorni precedenti ne avevano strappati 60 e non si erano ancora potuti rimpiazzare a causa della mancanza di idrogeno. Le unità navali erano protette da reti parasiluri, ma degli 8.600 metri necessari per una difesa efficace, ne erano stati posati appena 4.200 metri. Queste reti erano comunque distese per soli 10 metri sotto il livello del mare, lasciando quindi uno spazio non protetto tra la rete stessa ed il fondale. L'Ammiraglio di Squadra Inigo Campioni inoltre, aveva richiesto che le reti parasiluri fossero sistemate ad una distanza dalle sue navi tale da poter salpare rapidamente, senza prima dover rimuovere le protezioni.
Alle ore 20.30 dalla portaerei Illustrious cominciarono le operazioni di decollo della prima ondata di aerei diretti verso Taranto. Giunti sull'obiettivo pochi minuti prima delle ore 23.00, furono accolti da un poderoso fuoco di sbarramento. Due bengalieri cominciarono a lanciare i bengala sulla sponda orientale del Mar Grande per illuminare i profili dei bersagli, mentre 6 aerosiluranti Fairey Swordfish iniziarono a scendere a quota di siluramento. Un primo velivolo, che venne poi abbattuto, sganciò un siluro contro la Conte di Cavour, squarciandone la fiancata sinistra, altri due mirarono contro l'Andrea Doria, senza però colpirla. Contemporaneamente quattro aerosiluranti danneggiarono i cacciatorpediniere Libeccio e Pessagno e bombardarono i depositi di carburante. Alle 23:15 due aerosiluranti attaccarono contemporaneamente la Littorio, colpendola sia a dritta che a sinistra, mentre l'ultimo Swordfish sganciò inutilmente un siluro contro la Vittorio Veneto.
Alle 23:20 gli aerei della prima ondata si ritirarono, ma alle 23:30 arrivarono gli aerei della seconda ondata. Nonostante il fuoco di sbarramento, un primo Swordfish sganciò un siluro contro la Caio Duilio colpendola a dritta, mentre due aerosiluranti colpirono la Littorio. Un altro aereo mirò alla Vittorio Veneto che anche questa volta fu risparmiata, mentre un secondo Swordfish venne abbattuto nel tentativo di attaccare la Gorizia. Infine un ultimo attacco danneggiò seriamente l'ncrociatore Trento. Gli ultimi aerei si ritirarono alle ore 0:30 del 12 novembre: l'attacco contro Taranto era terminato provocando 59 vittime. In 90 minuti gli aerosiluranti della Royal Navy avevano prodotto danni ingenti, in quanto metà della forza navale italiana era stata messa fuori combattimento.
L'esito dell'incursione dimostrò soprattutto quanto fosse sbagliata la convinzione secondo cui gli aerosiluranti non avrebbero potuto colpire le navi all'interno delle basi, a causa dei bassi fondali, ma soprattutto segnò un punto di svolta nelle strategie della guerra sul mare, affidando all'aviazione e quindi alle portaerei un ruolo fondamentale nei futuri combattimenti.
martedì 10 novembre 2009
Proclama di Alexander
Proclama del generale Alexander per la cessazione delle operazioni militari su larga scala. Viene diramato l'ordine di passaggio del fronte per una parte delle brigate partigiane modenesi, le quali si ricongiungono con quelle di Armando nei pressi di Lizzano.
Nella foto, a destra in primo piano, Mario Ricci "Armando".
lunedì 9 novembre 2009
La caduta di Forlì
Carri alleati ripresi in Piazza Saffi. Cittadini incollano sui blindati manifesti inneggianti agli eserciti alleati, predisposti da tempo, stampati e nascosti nelle tipografie Raffaelli e Bulgarelli. Sottoposti ad un intenso bombardamento, nella notte del 9 novembre 1944, i tedeschi abbandonarono il capoluogo. Il Comitato di Liberazione Nazionale e i partigiani della 29 gap "Gastone Sozzi" assunsero il controllo della città. Poche ore dopo giungevano le prime truppe alleate. Le forze partigiane avevano iniziato i preparativi per l'occupazione di Forlì nel settembre del 1944, quando era in sviluppo l'attacco dell'esercito alleato contro le postazioni della Linea Gotica, e si sperava in una rapida avanzata verso la Pianura Padana. Lo sfondamento della Linea Gotica, per la resistenza tedesca, le asperità naturali del terreno e le cattive condizioni atmosferiche, risultò molto più difficile del previsto. L'avanzata delle truppe alleate fu lenta. Il 20 settembre fu presa Rimini e solo il 20 ottobre Cesena. I piani predisposti dai partigiani furono rinviati. In seguito non vennero attuati per l'opposizione Alleata. I rapporti fra partigiani e gli Alleati furono difficili. Questi, infatti, non volevano formazioni militari partigiane operanti autonomamente. Quando, il 1° novembre 1944, il Comando dell'8° brigata Garibaldi ordinò ai partigiani di marciare su Forlì, il Comando Alleato non fece pervenire il munizionamento promesso e i partigiani, giunti nei pressi dell'aeroporto, dovettero rientrare a Meldola da dove erano partiti. |
Forlì. San Martino in Strada. Si vedono le macerie della frazione dopo il bombardamento alleato del novembre 1944. Secondo l'ufficio tecnico comunale per bombe, spezzoni, granate, mine, furono distrutte 2000 case di abitazione, 4000 furono danneggiate, 500 rese inabitabili, complessivamente, nel territorio del comune di Forlì, il 60% delle abitazioni risultò inagibile per complessivi 40.000 vani. 131 i ponti distrutti. Inoltre, numerosi campi agricoli risultavano non coltivati perché minati. |
domenica 8 novembre 2009
Il putsch di Monaco
Ma è tutto un bluff (lo confesserà poi lo stesso Hitler). I presenti non si scomposero. Il famoso generale Ludendorff, che da tempo appoggiava Hitler perchè aveva anche lui alcune ambizioni di potere, non si aspettava una scena così plateale e drammatica e temeva spargimento di sangue. I "Corpi Franchi" mercenari governativi, infatti, sparavano su chiunque, anche sugli ex generali. Si prodigò pertanto, riuscendoci, nel calmare la tensione e convinse Hitler ad allontanarsi. Il futuro capo della Germania se ne andò annunciando che all'indomani ci sarebbe stata una grande manifestazione di protesta in tutta la città e che il suo plateale intervento era stato solo un "forte" avvertimento.
fu fermato e represso dalla polizia: una dozzina di persone perse la vita. Hitler si slogò e si fratturò un braccio, fu arrestato e condotto nella prigione di Landsberg. Fu condannato a cinque anni di carcere.
sabato 7 novembre 2009
Impresa di De Pinedo
Nel 1925 De Pinedo, con al suo fianco un tecnico esperto, nella persona del Maresciallo Motorista (e copilota) Ernesto Campanelli, effettua la Crociera o “raid” di 55.000 km Sesto Calende-Melbourne-Tokyo-Roma a bordo dell’idrovolante biplano SIAI (Società Idrovolanti Alta Italia) Savoia S 16 Ter, battezzato “Gennariello” in onore a San Gennaro, protettore di Napoli.
L’S16, un idrovolante a quattro posti, viene modificato utilizzandone due per serbatoi ausiliari e parti di ricambio - al nome "Gennariello" segue, per tipica scaramanzia partenopea, la scritta "Ibis redibis", cioè "vado e torno".
Il raid aereo è progettato dallo stesso De Pinedo e prevede 370 ore di volo su tre continenti: Europa, Asia e Australia.
Il 20 aprile 1925 l’idrovolante si stacca dalle acque del Lago Maggiore a Sesto Calende, verso una avventura epica a rischio della vita: in 19 giorni Bandar Abbas-Karachi-Bombay-Melbourne, poi, il 26 settembre, le acque di Tokyo, dopo una sosta forzata a Manila a causa di tifoni e la sostituzione del motore.
Dopo oltre 6 mesi, il 7 novembre 1925 alle ore 15.10, il Colonnello Francesco De Pinedo fa il suo ritorno trionfale a Roma: l’idrovolante si poggia sulle acque del Tevere ed è l’apoteosi, Mussolini in testa.
Folle entusiaste lo celebrano, il Re Vittorio Emanuele gli concede il titolo di Marchese, riceve la sua prima Medaglia d’Oro dalla Federation Aeronautique Internazionale, la più importante entità mondiale per gli sport aerei.
E ora è Mussolini ad incoraggiarlo a nuove imprese, con il preciso scopo politico di diffondere la cultura e il mito della "bell’Italia" nel mondo, specialmente nell'America del nord.
venerdì 6 novembre 2009
Il Prestito del Littorio
La massiccia conversione d'imperio viene accolta senza particolari proteste da parte dell'opinione pubblica che accetta senza colpo ferire il provvedimento, che è interpretato e vissuto come un sacrificio chiesto al risparmio privato per concorrere al salvataggio della lira e quindi delle pubbliche finanze, nella previsione che i costi immediati dell'operazione saranno poi compensati dai vantaggi che essa assicurerà in futuro.
Una volta assorbito lo shock dell'annuncio, il mercato proseguirà sul sentiero già tracciato dell'apprezzamento del cambio e con un massiccio reingresso di capitali: il consolidamento forzoso è dunque l'ultimo e decisivo tassello che consente al regime di vincere la "battaglia della lira".
giovedì 5 novembre 2009
Nascita della R: Accademia Aeronautica
In data 5 Novembre 1923 venne sancita la istituzione dell’Accademia Aeronautica con il compito di formare i giovani Ufficiali in Servizio Permanente Effettivo ( s.p.e ) del Corpo di Stato Maggiore. Fu stabilito che il corso regolare avrebbe avuto la durata di tre anni e che la nomina a Sottotenente sarebbe avvenuta dopo aver superato gli esami finali ed aver conseguito il brevetto di Pilota Militare ruolo naviganti ( r.n ). |
All’uniforme degli Allievi si volle dare una foggia che richiamasse da vicino le linee tipiche degli Ufficiali dell' Arma Aeronautica e venne corredata da uno spadino dorato con manico di madreperla , simile a quello dell'Accademia Navale , con ornamenti aeronautici. |
Agli Allievi del 3° anno denominati Aspiranti , furono attribuiti speciali distintivi tra Ufficiale e Sottufficiale |
A ciascun corso regolare si attribuì un nome (di rapaci , venti , costellazioni , figure simboliche) con l'iniziale in ordine alfabetico , colore , l'emblema ed il motto - riportati nel " Gagliardetto " del Corso. |